Art. 18 · FONDI SPECIALI
Accordo

Art. 18

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FONDI SPECIALI

In vigore dal 27 feb 1991
FONDI SPECIALI 1. La Banca può accettare l'amministrazione di Fondi speciali utili al raggiungimento del fine e che rientrano nelle sue funzioni. Il costo totale dell'amministrazione di ognuno di tali Fondi Speciali è imputato a quel Fondo Speciale. 2. I Fondi speciali accettati in amministrazione dalla Banca possono essere utilizzati nei modi e nelle condizioni compatibili con il fine e le funzioni della Banca con le altre norme rilevanti del presente Statuto e con l'accordo o gli accordi relativi a tali Fondi. 3. La Banca deve adottare le regole necessarie per la creazione, l'amministrazione e l'utilizzo di ogni Fondo Speciale. Tali regole devono essere compatibili con le norme del presente Statuto, ad eccezione di quelle norme la cui applicabilità è espressamente limitata alle sole operazioni ordinarie della Banca.
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urn:nir:stato:legge:1991-02-11;53#art-a-18