Art. 16 · RISERVA SPECIALE
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Art. 16

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RISERVA SPECIALE

In vigore dal 27 feb 1991
RISERVA SPECIALE 1. Le commissioni e competenze della Banca ai sensi dell' del presente Statuto sono accantonate in una riserva speciale a fronte delle possibili perdite della Banca di cui all' del presente Statuto. La riserva speciale è mantenuta liquida, nelle forme stabilite dalla Banca. 2. Qualora il Consiglio di Amministrazione stabilisca che l'ammontare della riserva speciale è adeguato, lo stesso può decidere che la totalità o una parte della commissione o delle competenze di cui sopra vada da quel momento in poi ad accrescere il reddito della Banca.
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urn:nir:stato:legge:1991-02-11;53#art-a-16