Accordo
Art. 14
14 / 63MODALITÀ E CONDIZIONI PER I PRESTITI E LE GARANZIE
In vigore dal 27 feb 1991
MODALITÀ E CONDIZIONI PER I PRESTITI E LE GARANZIE
1. In caso di prestiti effettuati o garantiti dalla Banca, o in cui vi è una sua partecipazione, il contratto fissa le modalità e le condizioni per il prestito o la garanzia, ivi comprese quelle riguardanti il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi e delle altre competenze, le spese, le scadenze e le date del rimborso del prestito o della garanzia. Nel fissare modalità e condizioni, la Banca deve tenere pienamente conto della necessità di proteggere il proprio reddito.
2. Nel caso in cui il beneficiario di un prestito o di una garanzia su un prestito non sia un membro della Banca, ma un'impresa statale di uno Stato membro, ove lo ritenga opportuno la Banca può chiedere al membro ed ai membri nel cui territorio il progetto considerato deve essere realizzato, ovvero ad un'agenzia pubblica o ad un altro ente strumentale di tale membro o membri accettabile alla Banca di garantire il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi e delle altre competenze del prestito conformemente alle condizioni di cui sopra. Nel decidere ciò la Banca deve tener presente le differenti politiche appropriate pe le imprese pubbliche e per quelle statali nel processo di transizione verso proprietà e controllo privati. Il Consiglio di amministrazione sottopone a revisione annuale l'operato della Banca in tale campo, prestando la dovuta attenzione alla solvibilità finanziaria della Banca.
3. Il contratto di prestito o di garanzia deve specificare espressamente la divisa o le divise, compreso l'ECU, in cui devono essere effettuati i pagamenti alla Banca.
Storico versioni
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