Accordo
Art. 11
11 / 63METODI DI OPERAZIONE
In vigore dal 27 feb 1991
METODI DI OPERAZIONE
1. Per assicurare il raggiungimento del fine e l'adempimento delle funzioni specificate negli del presente Statuto la Banca opera nei seguenti modi:
(i) effettuando, anche insieme ad istituzioni multilaterali, banche commerciali e altre fonti finanziarie interessate, prestiti ad imprese private, ad imprese statali concorrenziali e avviate ad operare secondo i principi dell'economia di mercato, e ad imprese statali per facilitarne il passaggio alla proprietà e al controllo privato; in particolare per facilitare o aumentare la partecipazione di capitali privati e/o esteri in tali imprese;
(ii) (a) investendo in capitale azionario di imprese nel settore privato;
(b) investendo il capitale azionario di imprese statali concorrenziali ed avviate ad operare secondo i principi dell'economia di mercato, e di impresa statali per facilitarne il passaggio alla proprietà ed al controllo privato; in particolare per facilitare o aumentare la partecipazione di capitali privati e/o esteri in tali
imprese; e
(c) sottoscrivendo, laddove altri mezzi di finanziamento non siano appropriati, l'emissione di titoli da parte di imprese del settore privato o di quelle imprese statali di cui alla lettera (b) sopracitata per i fini menzionati in tale sottoparagrafo;
(iii) facilitando l'accesso ai mercati dei capitali, interni ed internazionali, da parte di imprese del settore privato o delle altre imprese di cui al sottoparagrafo (i) del presente paragrafo per i fini menzionati in tale sottoparagrafo, attraverso l'emissione di garanzie, laddove altri mezzi di finanziamento non siano appropriati e attraverso consulenza finanziaria ed altre forme di assistenza;
(iv) utilizzando le risorse dei Fondi Speciali conformemente agli
accordi che ne determinano le modalità di impiego; e
(v) effettuando prestiti o fornendo assistenza tecnica per la ricostruzione o lo sviluppo di infrastrutture, ivi compresi i programmi ambientali, necessarie per lo sviluppo del settore privato e la transizione verso forme di economia di mercato.
Ai fini del presente paragrafo, un'impresa statale non è considerata come operante in maniera concorrenziale se non opera autonomamente in un ambiente di mercato concorrenziale e non è soggetta alla legge fallimentare.
2. (i) Il Consiglio di Amministrazione sottopone a revisione almeno una volta all'anno le operazioni della Banca e la sua strategia di prestiti in ogni paese beneficiario, in modo da assicurare pienamente il perseguimento del fine e l'adempimento delle funzioni della Banca specificati negli del presente Statuto. Ogni decisione derivante da tale revisione è presa con una maggioranza di almeno due terzi degli amministratori che rappresentano almeno tre quarti del potere di voto totale dei membri.
(ii) Tale revisione ha per oggetto, tra l'altro, i progressi fatti da ogni paese beneficiario in tema di decentralizzazione, demonopolizzazione e privatizzazione nonché le percentuali dei prestiti della Banca a favore delle imprese private, di quelle statali avviate ad operare secondo i pricincipi dell'economia di mercato o in via di privatizzazione, per le infrastrutture, per l'assistenza tecnica e per altri fini.
3. (i) Il settore statale non può ricevere più del quaranta per cento del totale degli impegni della Banca per prestiti, garanzie ed investimenti azionari, senza pregiudizio per le altre operazioni previste dal presente articolo. Tale limite percentuale è applicato inizialmente su un periodo complessivo di due anni, a partire dalla data di inizio delle operazioni della Banca e così di seguito per ogni successivo anno finanziario.
(ii) Del totale degli impegni della Banca per prestiti, garanzie ed investimenti azionari a favore di un singolo paese, il settore statale non può ricevere più del quaranta per cento su un periodo complessivo di cinque anni, e senza pregiudizio per altre operazioni della Banca previste dal presente articolo.
(iii) Ai fini di questo paragrafo,
(a) il settore statale include l'amministrazione nazionale e quelle locali, le loro agenzie e le imprese da esse possedute o controllate;
(b) prestiti, garanzie o investimenti azionari in imprese statali che stiano attuando un programma per passare sotto proprietà e controllo privato, non sono considerati come effettuati a favore del settore statale;
(c) prestiti a intermediari finanziari per il successivo finanziamento del settore privato non sono considerati come effettuati a favore del settore statale.
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