Art. 15 · LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10

Art. 15

LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10

In vigore dal 17 gen 1991
(Locazione finanziaria) 1. I contributi di cui agli sono concessi anche per iniziative oggetto di locazione finanziaria, effettuate da società iscritte nell'albo istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell' del decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 12 novembre 1986, in attuazione dell', comma 13, della legge 1 marzo 1986, n. 64. 2. Le procedure e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1, nonchè le modalità di controllo del regolare esercizio degli impianti incentivati, saranno determinate in apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le società di cui al comma 1. Note all': - Si trascrive il testo dell' del decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 12 novembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1987, recante istituzione dell'Albo speciale delle società che esercitano la locazione finanziaria agevolata nel Mezzogiorno: ". - È istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'albo speciale delle società che esercitano la locazione finanziaria di impianti industriali, commerciali e di servizi, nonchè dei centri di ricerca di cui all'art. 70 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Nel predetto albo possono essere iscritte le società per azioni che: a) svolgano in via esclusiva o almeno prevalente attività di locazione finanziaria; b) abbiano un capitale sociale interamente versato non inferiore a cinque miliardi di lire; c) abbiano il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite certificati da una società di revisione autorizzata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136; d) esercitino l'attività di locazione finanziaria da almeno due anni e siano in possesso di adeguati requisiti tecnici, economici e professionali. Possono essere iscritte all'albo speciale anche le società prive del requisito di cui alla lettera c) del comma precedente, purchè a pena di decadenza dell'iscrizione nell'albo, provvedano a conformarsi alla predetta prescrizione nei due esercizi sociali successivi a quello in corso alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. La perdita di uno dei requisiti di cui sopra comporta la decadenza dell'iscrizione nell'albo speciale. Le domande di iscrizione, devono essere presentate in carta legale corredate dalla documentazione e secondo le modalità indicate nell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto. Le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni sono disposte con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del direttore generale della produzione industriale". - Si trascrive il testo dell', comma 13, della legge 1 marzo 1986, n. 64. (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno): "13. La locazione finanziaria disciplinata dal primo comma dell'articolo 83 del citato testo unico, da estendersi anche agli impianti commerciali e di servizi indicati nel presente articolo ed ai centri di ricerca di cui all'articolo 70 dello stesso testo unico, può essere esercitata anche dalle altre società iscritte in un albo speciale con le modalità fissate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
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