Titolo III
Art. 71
71 / 73Disposizioni concernenti il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.
In vigore dal 27 gen 1991
1. Il contingente di cui all'articolo 168, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aumentato di una unità da destinare alla Rappresentanza permanente d'Italia presso le Comunità economiche europee.
2. Presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie può essere utilizzato, per temporanee esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza, personale di enti pubblici, anche economici, con oneri completamente a carico degli enti di provenienza.
3. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, sentita, ai sensi dell', comma 5, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, può concedere, con propri decreti, contributi alle regioni per spese di programmi e progetti attinenti all'attuazione dei programmi integrati mediterranei (PIM) di cui al regolamento CEE n. 2088/85 del Consiglio del 23 luglio 1985 e degli interventi connessi con il regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988.
4. Per le finalità di cui al comma 3 e per quelle previste dall' della legge 28 febbraio 1986, n. 41, estese anche al regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, nonché dall', comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono istituiti, a decorrere dal 1990, appositi capitoli di bilancio nella rubrica 8 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla cui dotazione si provvede, per l'anno 1990, con l'utilizzo delle disponibilità esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, sul capitolo 2466 del medesimo stato di previsione, che viene soppresso, e per gli anni successivi con le modalità previste dall', comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come, modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. Resta salva l'utilizzazione delle somme già acquisite dalla gestione di cui al predetto , fino al loro esaurimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1990-12-29;428#art-71