Art. 18 · Conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti fianziari e pubblicità dei documenti contabili delle succursali: criteri di delega.
Capo III

Art. 18

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Conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti fianziari e pubblicità dei documenti contabili delle succursali: criteri di delega.

In vigore dal 27 gen 1991
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 86/635/CEE e 89/117/CEE deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) aderenza delle norme al principio secondo il quale il complesso informativo costituito dallo stato patrimoniale, dal conto profitti e perdite e dall'allegato informativo integrativo deve fornire con chiarezza un quadro veritiero e corretto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, nel rispetto dell'esigenza di: 1) garantire, anche attraverso adeguate modalità di tenuta dei conti, un'informazione orientata alla tutela, oltre che dei soci e dei terzi, dei creditori depositanti, dei debitori e del pubblico in genere e perseguire condizioni di equità concorrenziale e di compatibilità dei bilanci all'interno della Comunità economica europea; 2) assicurare la salvaguardia dell'integrità patrimoniale e della stabilità degli intermediari anche mediante la previsione di regole di valutazione improntate a particolare prudenza, volte al fine di conservare la fiducia del pubblico; 3) tener conto dei riflessi sugli istituti di vigilanza creditizia oggetto di armonizzazione minima nella Comunità economica europea; b) la normativa dovrà assicurare, nella misura compatibile con le leggi vigenti in materia tributaria, l'autonomia delle disposizioni tributarie da quelle dettate in attuazione della direttiva, prevede- ndo comunque che nel conto profitti e perdite sia indicato in quale misura la valutazione di singole voci sia stata influenzata dall'applicazione della normativa tributaria; c) applicazione della disciplina di attuazione delle direttive, indipendentemente dalla forma giuridica, agli enti creditizi ed alle imprese che svolgono in via esclusiva o principale, anche indirettamente, attività di raccolta o di collocamento di pubblico risparmio o attività finanziaria, o ad essa assimilabile come definita dall' della legge 17 aprile 1986, n. 114, salvo che essa consista nella detenzione in via esclusiva o principale di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria; d) individuazione, anche ai sensi dell', paragrafo 2), lettera e), della direttiva del Consiglio 86/635/CEE, dei legami tra le imprese che svolgono le attività di cui alla lettera c) del presente comma, ai fini della determinazione dell'area di consolidamento e dei soggetti tenuti a redigere e pubblicare il bilancio consolidato, inserendo nell'area di consolidamento le società che svolgono servizi ausiliari all'attività indicata nella stessa lettera c) e prevedendo criteri di consolidamento con riferimento anche agli della direttiva del Consiglio 83/349/CEE; e) statuizione, fino all'attuazione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, di modalità omogenee di pubblicità dei bilanci di esercizio e consolidati degli enti creditizi e delle imprese finanziarie di cui alla lettera c); f) attuazione, in particolare per quanto attiene al recepimento della direttiva del Consiglio 89/117/CEE, dei seguenti obblighi e relative procedure di vigilanza: 1) le succursali operanti in Italia degli enti e delle imprese di cui alla lettera c), aventi sede legale all'estero, siano tenute alla pubblicazione di copia del bilancio di esercizio del soggetto di appartenenza e, ove redatto, del bilancio consolidato, se ne sia obbligatoria la redazione, entrambi compilati e controllati secondo le modalità previste dalla legislazione dello Stato in cui l'ente creditizio o l'impresa finanziaria hanno sede legale e corredati dalle rispettive relazioni di gestione e di controllo; 2) il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio possa richiedere, indicandone criteri e modalità, la pubblicazione di ulteriori informazioni o di un bilancio separato alle succursali di enti creditizi e imprese finanziarie aventi sede legale fuori dalle Comunità europee, qualora non ricorra il presupposto che il bilancio di questi ultimi sia stato redatto conformemente alla direttiva del Consiglio 86/635/CEE, o in modo equivalente, e che sussistano condizioni di reciprocità; 3) il Comitato predetto possa determinare i criteri in base ai quali dovrà essere effettuata la valutazione dell'equivalenza dei bilanci; 4) la copia dei bilanci di cui al numero 1), da compilarsi in lingua italiana, debba essere confermata da chi rappresenta stabilmente l'ente creditizio o l'impresa finanziaria nel territorio dello Stato, prevedono opportune cautele; 5) la pubblicazione possa essere effettuata da almeno una delle succursali insediate in Italia, secondo modalità da determinarsi coerentemente con la disciplina degli enti creditizi e delle imprese finanziarie italiane; 6) il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio eserciti i poteri di cui ai numeri 2) e 3) in quanto non diversamente disposto dalle norme relative alle società di intermediazione mobiliare e comunque in armonia con esse. 2. I poteri conferiti al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e alla Banca d'Italia in materia di bilanci d'esercizio dall', primo comma, lettera a), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938 n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, e dall', secondo comma, della legge 10 febbraio 1981, n. 23, si riferiscono anche alle imprese finanziarie indicate nel comma 1 e alla materia dei bilanci consolidati. Tali poteri potranno essere esercitati per il recepimento delle direttive del Consiglio 86/635/CEE e 89/117/CEE e, successivamente, per l'adeguamento della disciplina nazionale all'evolversi di quella comunitaria.
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