Capo II
Art. 17
17 / 73Gruppo europeo di interesse economico.
In vigore dal 27 gen 1991
1. Il Governo della Repubblica è delegato, a norma dell', ad emanare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti legislativi, le norme necessarie per dare applicazione al regolamento CEE n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985, nel rispetto dei seguenti principi:
a) individuazione degli strumenti e definizione delle modalità concernenti l'iscrizione, il deposito e la pubblicità degli atti e delle indicazioni previste dagli del citato regolamento, in modo da assicurare la pubblicità delle vicende del Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) a protezione dei terzi attraverso il ricorso agli istituti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di società e nel rispetto di quanto prescritto dall', paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento;
b) previsione nei confronti degli amministratori e dei liquidatori del GEIE della applicabilità delle disposizioni penali di cui agli articoli 2621, n. 1), 2622, 2624 e 2625 del codice civile, nonché delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 2626 e 2627 del codice civile per la violazione degli obblighi concernenti la pubblicità o le indicazioni obbligatorie derivanti dagli del predetto regolamento;
c) previsione delle opportune disposizioni in materia di forma del contratto, tenuta della contabilità, liquidazione e relativo procedimento, esclusione di diritto del membro, scioglimento per fallimento del GEIE, nel rispetto delle disposizioni vigenti nelle materie medesime in tema di società, nonché equiparazione del GEIE ai raggruppamenti temporanei di imprese e ai consorzi, ai fini della partecipazione a gare e trattative private per lavori pubblici o forniture pubbliche e dello svolgimento del successivo rapporto;
d) previsione della possibilità di affidare l'amministrazione del GEIE a una persona giuridica, assicurando in tale ipotesi la necessaria disciplina di garanzia a tutela dei terzi;
e) adozione delle ulteriori disposizioni necessarie per il coordinato adattamento al sistema vigente della disciplina del GEIE - recata dal citato regolamento e dalle disposizioni dettate per la sua applicazione - in funzione dell'ampliamento del ricorso all'istituto e della sua capacità operativa nell'ambito della Comunità economica europea;
f) previsione che la spesa delle operazioni attinenti alla pubblicità del GEIE sia a carico dei richiedenti nei limiti del costo amministrativo delle operazioni stesse;
g) adozione delle disposizioni necessarie per la disciplina fiscale del GEIE e previsione della imputazione del relativo reddito a ciascun partecipante in ragione della quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione, sia agli effetti dell'imposta personale sui redditi sia agli effetti dell'imposta lo- cale sui redditi;
h) armonizzazione del regime fiscale dei conferimenti nel GEIEI con il sistema fiscale nazionale e degli altri paesi della Comunità economica europea.
Storico versioni
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