Capo II
Art. 16
16 / 73Attività economiche varie: criteri di delega.
In vigore dal 27 gen 1991
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 75/368/CEE, 75/369/CEE e 82/470/CEE dovrà:
a) prevedere che, ove sia richiesto ai cittadini italiani il possesso della specifica formazione professionale per l'espletamento, anche in qualità di salariati, delle attività contemplate dall' della direttiva del Consiglio 75/368/CEE, dall' della direttiva del Consiglio 75/369/CEE e dagli della direttiva del Consiglio 82/470/CEE, l'attestazione atta a garantire che i cittadini beneficiari di altri Stati membri siano in possesso di conoscenze professionali equivalenti debba essere accettata se proveniente da un'autorità competente di detti Stati;
b) prevedere che, ove non sia richiesta la specifica formazione prevista dalla lettera a), vengano stabilite misure atte a far riconoscere come condizione sufficente all'esercizio, sul territorio della Repubblica, delle attività anzidette l'espletamento delle medesime nel paese comunitario d'origine o provenienza per un periodo di ragionevole durata e non interrotto da tempo eccessivo;
c) assicurare l'equivalenza tra i cittadini italiani e quelli d'altri Stati membri per quanto attiene alle condizioni di esercizio delle attività in questione, anche con riferimento alle garanzie finanziarie richieste.
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Prourn:nir:stato:legge:1990-12-29;428#art-16