Capo II
Art. 9
9 / 14Aliquote contributive.
In vigore dal 15 gen 1991
1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, per le finalità di cui all' della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è stabilito per le imprese appartenenti ai settori indicati al predetto , ivi incluse quelle alle quali l'intervento è stato esteso, in via permanente, con successivo provvedimento legislativo, con esclusione di quelle indicate all' della legge 27 luglio 1979, n. 301, un contributo pari a 0,6 punti percentuali e a 0,3 punti percentuali della retribuzione determinata a norma dell' della legge 30 aprile 1969, n. 153, rispettivamente a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1990-12-29;407#art-9