Art. 32 · LEGGE 15 dicembre 1990, n. 395

Art. 32

LEGGE 15 dicembre 1990, n. 395

In vigore dal 11 gen 1991
(Istituzione dei provvedimenti regionali dell'Amministrazione penitenziaria) 1. Sono istituiti, nelle sedi di cui alla Tabella E allegata alla presente legge, i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria. 2. I provveditorati regionali sono organi decentrati del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Essi operano nel settore degli istituti e servizi per adulti, sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti dal Dipartimento stesso, in materia di personale, organizzazione dei servizi e degli istituti, detenuti ed internati, e nei rapporti con gli enti locali, le regioni ed il Servizio sanitario nazionale, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni regionali. 3. Ogni altra funzione amministrativa concernente il personale e gli istituti ed i servizi penitenziari, demandata dalle leggi vigenti al procuratore generale della Repubblica e al procuratore della Repubblica, è trasferita ai provveditorati regionali di cui al comma 1.
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