Art. 4 · LEGGE 15 dicembre 1990, n. 386

Art. 4

LEGGE 15 dicembre 1990, n. 386

In vigore dal 15 gen 2000
(Autorità competente). 1. Per l'applicazione delle sanzioni previste dagli e delle conseguenti sanzioni amministrative accessorie è competente il prefetto del luogo di pagamento dell'assegno.
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