Art. 3
LEGGE 15 dicembre 1990, n. 386
In vigore dal 4 gen 1991
Clausola penale
1. Nei casi previsti dall' il mancato pagamento, anche solo parziale, dell'assegno bancario presentato in tempo utile obbliga l'emittente a corrispondere al prenditore o al giratario che agisce nei suoi confronti per il pagamento del titolo una penale pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata.
2. L'assegno bancario ha gli effetti di titolo esecutivo anche per la somma rappresentante la penale.
Storico versioni
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