Art. 77 · LEGGE 26 novembre 1990, n. 353

Art. 77

LEGGE 26 novembre 1990, n. 353

In vigore dal 10 dic 1994
(Domanda di reintegrazione e di manutenzione nel possesso) 1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 703 del codice di procedura civile sono sostituiti dal seguente: "Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti".
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