Art. 69 · LEGGE 26 novembre 1990, n. 353

Art. 69

LEGGE 26 novembre 1990, n. 353

In vigore dal 1 gen 1992
(Esecutorietà della sentenza) 1. All'articolo 431 del codice di procedura civile sono aggiunti i seguenti commi: "Le sentenze che pronunciano condanna a favore del datore di lavoro sono provvisoriamente esecutive e sono soggette alla disciplina degli articoli 282 e 283. Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa in tutto o in parte quando ricorrono gravi motivi". Nota all': - Il testo dell'articolo 431 del codice di procedura civile, introdotto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, come modificato dalla legge pubblicata, è il seguente: "Art. 431 (Esecutorietà della sentenza). - Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'art. 409 sono provvisoriamente esecutive. All'esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza. Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno. La sospensione disposta a norma del comma precedente può essere anche parziale e, in ogni caso, l'esecuzione provvisoria resta autorizzata fino alla somma di L. 500.000. Le sentenze che pronunciano condanna a a favore di lavoro sono provvisoriamente esecutive e sono soggette alla disciplina degli articoli 282 e 283. Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa in tutto o in parte quando ricorrono gravi motivi".
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