Art. 53
LEGGE 26 novembre 1990, n. 353
In vigore dal 1 gen 1992
(Forme e termini della costituzione in appello)
1. Il primo comma dell'articolo 347 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini e i procedimenti davanti al tribunale".
Nota all':
- Il testo dell'art. 347 del codice di procedura civile, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 347 (Forme e termini della costituzione in appello).
- La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale.
L'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata.
Il cancelliere provvede a norma dell'art. 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado".
Storico versioni
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