Art. 26 · LEGGE 26 novembre 1990, n. 353

Art. 26

LEGGE 26 novembre 1990, n. 353

In vigore dal 1 gen 1992
(Decadenza dall'assunzione) 1. L'articolo 208 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 208. - (Decadenza dall'assunzione). - se non si presenta la parte su istanza della quale deve iniziarsi o preseguirsi la prova, dal diritto di farla assumere, salvo che l'altra parte presente non ne chieda l'assunzione. La parte interessata può chiedere nell'udienza successiva al giudice la revoca dell'ordinanza che ha pronunciato la sua decadenza dal diritto di assumere la prova. Il giudice dispone la revoca con ordinanza, quando riconosce che la mancata comparizione è stata cagionata da causa non imputabile alla stessa parte".
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