Art. 29 · Rimborsi
Convenzione

Art. 29

29 / 31

Rimborsi

In vigore dal 16 nov 1990
Rimborsi L'imposta riscossa in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte è rimborsata su domanda del, o per conto del, contribuente o dello Stato del quale egli è residente se tale residente ha diritto ad un rimborso di tale imposta in conformità alle disposizioni della presente Convenzione. La domanda di rimborso deve essere presentata entro i termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente nel quale l'imposta è stata prelevata e deve essere corredata di un attestato dello Stato contraente - del quale il contribuente è residente - certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto al rimborso. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformememente alle disposizioni dell' della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1990-11-05;329#art-c-29