Convenzione
Art. 22
22 / 34Funzioni dell'Organo
In vigore dal 16 nov 1990
Funzioni dell'Organo
1. Fatte salve le funzioni che spettano alla Commissione in virtù dell' fatte salve le funzioni che spettano all'Organo ed alla Commissione in virtù de:lla Convenzione del 1961, della Convenzione del 1961 così come modificata e della Convenzione del 1971:
a) se, dopo aver esaminato le informazioni di cui dispongono l'Organo, il Segretario Generale o la Commissione, o le informazioni comunicate dagli organismi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, l'Organo ha motivi di ritenere che non sono state conseguite le finalità della presente Convenzione in settori di sua competenza, esso può invitare una Parte o delle Parti a fornire tutte le informazioni pertinenti;
b) Per quanto riguarda gli .
i) Dopo aver agito conformemente con il capoverso a) del presente paragrafo, l'Organo può, qualora lo ritenga necessario, domandare alla parte interessata di prendere le misure correttive che, date le circostanze, appaiono necessarie per assicurare l'esecuzione delle disposizioni degli ;
ii) Prima di agire in conformità con il capoverso iii) in appresso, l'Organo considererà come riservate le comunicazioni che avrà scambiato con la Parte interessata in virtù dei capoversi precedenti;
iii) L'Organo, qualora constati che la Parte interessata non ha preso i provvedimenti correttivi che era stata invitata a prendere in conformità con il presente capoverso, può richiamare l'attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione sulla questione. Ogni rapporto pubblicato in virtù del presente capoverso conterrà altresì il parere della Parte interessata se quest'ultima lo richiede.
2. Ogni Parte sarà invitata a farsi rappresentare alle sessioni dell'Organo durante le quali una questione che la concerne direttamente deve essere esaminata in applicazione del presente articolo.
3. Nei casi in cui una decisione dell'Organo adottata in base al presente articolo non è unanime, deve essere rappresentata l'opinione della minoranza.
4. Le decisioni dell'Organo in base al presente articolo debbono essere prese a maggioranza di due terzi del numero totale dei membri dell'Organo.
5. L'Organo, nell'esercizio delle funzioni che gli spettano in virtù del capoverso a) del paragrafo 1 del presente articolo, salvaguardia la natura riservata di ogni informazione che potrà avere.
6. L'esecuzione dei trattati o degli accordi stipulati tra le Parti conformemente con le disposizioni della presente Convenzione non ricade sotto la responsabilità che incombe all'Organo in base al presente Articolo.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle controversie tra le Parti ai sensi delle disposizioni dell'.
Storico versioni
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