Convenzione
Art. 21
21 / 34Funzioni della Commissione
In vigore dal 16 nov 1990
Funzioni della Commissione
La Commissione è abilitata ad esaminare tutte le questioni attinenti ai fini della presente Convenzione, ed in particolare:
a) In base alle informazioni presentate dalle, Parti in conformità con l', la Commissione segue l'attuazione della presente Convenzione.
b) La Commissione può formulare suggerimenti e raccomandazioni generali sull'esame delle informazioni ricevute dalle Parti;
c) La Commissione può richiamare l'attenzione dell'Organo su tutte le questioni che possono essere attinenti alle funzioni di quest'ultimo;
d) La Commissione adotta i provvedimenti che ritiene appropriati per quanto riguarda ogni questione che le viene deferita dall'Organo in applicazione del paragrafo 1 b) dell';
e) La Commissione può, in conformità con le procedure enunciate all', modificare la Tabella I e la Tabella II;
La Commissione può richiamare l'attenzione degli Stati che non sono sulle decisioni e le raccomandazioni che essa adotta in virtù della presente Convenzione affinché essi prevedano di adottare provvedimenti in conseguenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1990-11-05;328#art-c-21