Art. 18 · Zone franche e porti franchi
Convenzione

Art. 18

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Zone franche e porti franchi

In vigore dal 16 nov 1990
Zone franche e porti franchi 1. Le Parti applicano, per porre fine al traffico illecito degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope e delle sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II nelle zone franche e nei porti franchi, misure che non saranno meno severe di quelle che applicano nelle altre parti del loro territorio. 2. Le Parti si sforzano: a) di sorvegliare il movimento delle merci e delle persone nelle zone franche e nei porti franchi, ed a tal fine abilitano le autorità competenti a procedere alla visita dei carichi e delle navi in entrata ed in uscita, comprese le navi da diporto e da pesca, nonché le aeronavi ed i veicoli e, se del caso a frugare i membri dell'equipaggio ed i passeggeri nonché i loro bagagli; b) di stabilire e mantenere un sistema che consenta di individuare le spedizioni sospette di contenere stupefacenti, sostanze psicotrope o sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II che entrano nelle zone franche e nei porti franchi o ne escono; c) di stabilire e di mantenere sistemi di sorveglianza nei bacini e nei depositi portuali nonché negli aeroporti e nei posti di frontiera nelle zone franche e nei porti franchi.
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