Art. 34 · LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287

Art. 34

LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287

In vigore dal 14 ott 1990
Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 ottobre 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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