Art. 24
LEGGE 6 agosto 1990, n. 223
In vigore dal 8 set 2005
(Reti della concessionaria pubblica e controllo di imprese concessionarie di pubblicita)
1. Con l'atto di concessione di cui all'articolo 3 della legge 14 aprile 1975, n. 103, possono essere assentite alla concessionaria pubblica tre reti televisive e tre reti radiofoniche oltre, ove richiesto dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, una rete radiofonica riservata esclusivamente e trasmissioni dedidate ai lavori parlamentari.
2. Le imprese concessionarie di pubblicità che si trovino in situazioni di controllo o collegamento con la concessionaria pubblica possono raccogliere pubblicità anche per tre reti radiofoniche della concessionaria stessa.
3.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177
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