Art. 23 · LEGGE 6 agosto 1990, n. 223

Art. 23

LEGGE 6 agosto 1990, n. 223

In vigore dal 1 gen 2019
(Misure di sostegno della radiodiffusione) 1. Al comma 2 dell'articolo 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: "c-bis) le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitaria per un ammontare complessivo non superiore all'1 per cento del reddito imponibile del soggetto che effettua l'erogazione stessa". 2. Le Regioni, con proprio provvedimento, possono disporre agevolazioni a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in ambito locale, in particolare con riferimento alla copertura dei costi di installazione e gestione degli impianti. 3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all'articolo 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1 dell' della legge 25 febbraio 1987, n. 67, così come modificato dall' della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonchè quelli di cui agli articoli 29 e 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. (17) (19)
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