Art. 12
LEGGE 9 luglio 1990, n. 188
In vigore dal 25 feb 1996
Finanziamento
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento:
Tutela della ceramica artistica tradizionale e della ceramica di qualità
.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Le spese sostenute dai componenti del Consiglio nazionale ceramico per partecipare alle sedute del medesimo e per lo svolgimento dei compiti connessi al mandato ricevuto sono a carico degli enti od organismi che hanno provveduto alla loro designazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 9 luglio 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Storico versioni
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