Art. 1
LEGGE 9 luglio 1990, n. 188
In vigore dal 25 feb 1996
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Finalità della legge
1. La tutela della denominazione di origine delle produzioni di ceramica artistica e tradizionale, ai fini della difesa e della conservazione delle loro caratteristiche tecniche e produttive, viene attuata con l'apposizione del marchio "ceramica artistica e tradizionale", in conformità ad un disciplinare-tipo approvato dal Consiglio nazionale ceramico di cui all'. La tutela delle altre produzioni ceramiche, effettuate in conformità all'apposito disciplinare approvato dal Consiglio nazionale ceramico, viene attuata con l'apposizione del marchio "ceramica di qualità"
2. I decori, le forme e la qualità della ceramica sono tutelati attraverso:
a) il Consiglio nazionale ceramico;
b) i comitati di disciplinare;
c) le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze;
d) i consorzi volontari fra produttori di ceramica artistica e tradizionale delle zone di affermata tradizione, individuate ai sensi dell', comma 2
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Prourn:nir:stato:legge:1990-07-09;188#art-1