Art. 26 · LEGGE 9 luglio 1990, n. 185

Art. 26

LEGGE 9 luglio 1990, n. 185

In vigore dal 29 lug 1990
(Obbligo di comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria) 1. L'autorità giudiziaria che procede per i reati previsti dagli articoli 23, 24 e 25 ne dà comunicazione immediata al Ministro degli affari esteri e al Ministro della difesa ai fini dell'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.
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