Art. 19 · LEGGE 9 luglio 1990, n. 185

Art. 19

LEGGE 9 luglio 1990, n. 185

In vigore dal 11 lug 2003
Comunicazioni relative a vettori e spedizionieri 1. Per le operazioni che prevedono a carico dell'esportatore la spedizione e la consegna a destino del materiale di armamento è fatto obbligo agli esportatori di acquisire da vettori e spedizionieri ogni utile indicazione sulle modalità di trasporto e sull'itinerario relativo, nonchè sulle eventuali variazioni che siano intervenute in corso di trasporto. I relativi documenti dovranno essere conservati agli atti dell'esportatore per il termine di dieci anni. 2. Per le operazioni che prevedono la consegna "franco fabbrica" o "franco punto di partenza" gli esportatori sono obbligati a comunicare contestualmente alle Amministrazioni degli affari esteri, della difesa, dell'interno e delle finanze, la data e le modalità della consegna fornendo ogni utile indicazione sullo spedizioniere o vettore incaricato dell'operazione. 3. Tale comunicazione dovrà essere effettuata, da parte del legale rappresentante o da suo delegato, preventivamente e comunque non oltre il termine di tre giorni dalla data della ricezione del relativo avviso di ritiro da parte del destinatario o del vettore da questi incaricato. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle esportazioni effettuate per conto dell'Amministrazione dello Stato.
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