Protocollo›Titolo III
Art. 9
4 / 27In vigore dal 13 lug 1990
Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento dell procedure suddette ad opera delle parti contraenti.
All'entrata in vigore del presente protocollo le riduzioni dei dazi e tuttele altre misure da esso disposte per l'anno in cui interviene l'entrata in vigore stessa sono immediatamente applicabili. Il presente protocollo non produce effetti per i periodi precedenti la sua entrata in vigore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1990-06-23;180#art-p-9