Art. 4
ProtocolloTitolo II

Art. 4

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In vigore dal 13 lug 1990
1. Per i prodotti di cui all'accordo, la Repubblica portoghese abolisce i dazi doganali relativi alle importazioni dei prodotti originari dell'Egitto, a decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo. 2. In deroga al paragrafo 1, per il prodotto di cui al paragrafo 3 e per quelli elencati nell'allegato, la Repubblica portoghese procede al disarmo dei dazi doganali relativi alle importazioni originarie dell'Egitto, secondo il ritmo seguente. - Il 1° marzo 1986, ogni dazio è ridotto al 90% del dazio di base; - Il 1° marzo 1987, ogni dazio è ridotto al 80,0% del dazio di base; - Il 1° gennaio 1988, ogni dazio è ridotto al 65,0% del dazio di base; - Il 1° gennaio 1989, ogni dazio è ridotto al 50,0% del dazio di base; - Il 1° gennaio 1990, ogni dazio è ridotto al 40,0% del dazio di base; - Il 1° gennaio 1991, ogni dazio è ridotto al 30,0% del dazio di base; - le ultime riduzioni, ciascuna del 15%, vengono operate rispettivamente il 1 gennaio 1992 e il 1 gennaio 1993. 3. Per il prodotto di seguito indicato il dazio di base applicato dalla Repubblica portoghese e del 205. |================================================================== | Numero della | | | tariffa doganale | Designazione delle merci | | comune | | ================================================================== | 73.13 Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a | | caldo o a freddo: | | ex B. altre lamiere: | | IV. placcate, rivestite o altrimenti | | trattate alla superficie: | | ex d) altre (ramate, ossidate artificial- | | mente, laccate, nichelate, verniciate | | placcate, parchetizzate, litografate, | | ecc) (CECA): | | - rivestite di cloruro di polivinile | |================================================================= 4. Per i prodotti elencati nell'allegato il dazio di base su cu devono essere operate per ogni prodotto, le riduzini successive di cui al paragrafo 1 è il dazio applicato il 1 gennaio 1985 dalla Repubblica portoghese nei confronti dell'Egitto. 5. Le aliquote dei dazi calcolate in conformità dei paragrafi precedenti sono applicate arrotondamento alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.
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