Art. 21
ProtocolloSez. II

Art. 21

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In vigore dal 13 lug 1990
Per i prodotti di cui all', paragrafo 3 la Repubblica portoghese differisce fino all'inizio della seconda tappa come definito all'articolo 260 dell'atto di adesione, l'applicazione del regime derivante dall'accordo per quanto riguarda le riduzioni dei prelievi.
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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;180#art-p-21