Art. 20
ProtocolloSez. II

Art. 20

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In vigore dal 13 lug 1990
1. Ai prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, originari dell'Egitto, e ferme restando le disposizioni particolari sottoindicate, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente: -il 1° gennaio 1986, il divario viene ridotto al 90,9% del divario iniziale; -il 1° gennaio 1987, il divario viene ridotto al 81,8% del divario iniziale; -il 1° gennaio 1988, il divario viene ridotto al 72,7 del divario iniziale; -il 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto al 63,6% del divario iniziale. -il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto al 54,5% del divario iniziale; -il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 45,4% del divario iniziale; -il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 36,3% del divario iniziale; -il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 27,2% del divario iniziale; -il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 18,1% del divario iniziale; -il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 9,0% del divario iniziale; -il 1° gennaio 1996, la Repubblica portoghese applica integralmente i tassi preferenziali. 2. La Repubblica portoghese differisce sino all'inizio della seconda tappa come definita all'articolo 260 dell'atto di adesione, l'applicazione del regime preferenziale per i prodotti oggetto degli atti seguenti: -regolamento (CEE) n. 1035/72, recante organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli; -regolamento (CEE) n. 2727/75, recante organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali; -regolamento (CEE) n. 1418/76, recante organizzazione comune dei mercati nel settore del riso. Per i prodotti, la Repubblica portoghese applica sin dall'inizio della seconda tappa un dazio che riduce il divario fra l'aliquota del dazio effettivamente applicato alla fine della prima tappa e l'aliquota del dazio preferenziale secondo il ritmo seguente: 1) se la seconda tappa ha una durata di cinque anni: -il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 83,3% del divario iniziale; -il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 66,6% del divario iniziale; -il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 49,9% del divario iniziale; -il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 33,2% del divario iniziale. -il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 16,5% del divario iniziale; ii) se la seconda tappa ha una durata di sette anni: -il 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto al 87,5% del divario iniziale; -il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto al 75,0% del divario iniziale; -il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 62,5% del divario iniziale. -il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 50,0% del divario iniziale; -il 1° gennaio 1993, il divario viene ridotto al 37,5% del divario iniziale; -il 1° gennaio 1994, il divario viene ridotto al 25,0% del divario iniziale; -il 1° gennaio 1995, il divario viene ridotto al 12,5% del divario iniziale. iii) dal 1° gennaio 1996, la Repubblica portoghese applica integralmente le aliquote preferenziali. 3. Per i prodotti della pesca delle voci 03.03 e 16.05 della tariffa doganale comune originari dell'Egitto, la Repubblica Portoghese applica un dazio preferenziale secondo il ritmo seguente: -il 1° marzo 1986, il divario viene ridotto al 87,5% del divario iniziale; -il 1° gennaio 1987, il divario viene ridotto al 75,0% del divario iniziale; -il 1° gennaio 1988, il divario viene ridotto al 62,5% del divario iniziale; -il 1° gennaio 1989, il divario viene ridotto al 50,0% del divario iniziale; -il 1° gennaio 1990, il divario viene ridotto al 37,5% del divario iniziale; -il 1° gennaio 1991, il divario viene ridotto al 25,0% del divario iniziale. -il 1° gennaio 1992, il divario viene ridotto al 12,5% del divario iniziale; Dal 1° gennaio 1993, la Repubblica portoghese applica integralmente i tassi preferenziali. 4. Il dazio di base di cui ai paragrafi 1 e 3 è quello definito all', paragrafo 1.
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