Protocollo›Sez. I
Art. 18
26 / 27In vigore dal 13 lug 1990
Fino al 31 dicembre 1987, la Repubblica portoghese mantiene restrizioni quantitative all'importazione nei confronti con l'Egitto per le autovetture oggetto del regile particolare concordato tra la Comunità e la Repubblica portoghese, conformemente al protocollo n. 18 dell'atto di adesione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1990-06-23;180#art-p-18