Protocollo›Sez. I
Art. 16
24 / 27In vigore dal 13 lug 1990
1. Le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali all'importazione applicate dalla Repubblica portoghese ai prodotti originari dell'Egitto sono abolite sin dall'entrata in vigore del presente protocollo.
2. Le tasse sottoindicate, applicate dalla Repubblica portoghese nei suoi scambi con l'Egitto, sono progressivamente abolite secondo il ritmo seguente:
a) la tassa dello 0,4% ad valorem applicata:
- alle merci importate temporaneamente,
- alle merci reimportate (ad eccezione dei container),
- alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo esportazione dei prodotti ottenuti ("drawbach") - ridotta allo 0.2% il 1 gennaio 1987 e
- abolita il 1 gennaio 1988;
b) la tassa dello 0,9 ad valorem applicata alle merci importate per l'immissione al consumo è:
- ridotta allo 0,6% il 1 gennaio 1989
- ridotta allo 0,3% il 1 gennaio 1990 e
- abolita il 1 gennaio 1991.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1990-06-23;180#art-p-16