Art. 13
ProtocolloSez. I

Art. 13

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In vigore dal 13 lug 1990
1. Dall'entrata in vigore del presente protocollo la Repubblica portoghese abolisce i dazi doganali all'importazione dei prodotti originari dell'Egitto. 2. In deroga al paragrafo 1, la Repubblica portoghese abolisce progressivamente i dazi doganali all'importazione applicabili ai prodotti originari dell'Egitto e riportati nell'allegato VII, secondo il ritmo seguente: - il 1° marzo 1986, ogni dazio è ridotto al 90% del dazio di base; - il 1° gennaio 1987, ogni dazio è ridotto all'80% del dazio di base; - il 1° gennaio 1988, ogni dazio è ridotto al 65% del dazio di base; - il 1° gennaio 1989, ogni dazio è ridotto all'50% del dazio di base; - il 1° gennaio 1990, ogni dazio è ridotto al 40% del dazio di base; - il 1° gennaio 1991, ogni dazio è ridotto all'30% del dazio di base; - il 1° gennaio 1992 ed il 1 gennaio 1993 vengono operate le due ultime riduzioni, ciascuna del 15%. 3. Le aliquote dei dazi calcolate conformemente al paragrafo 2 sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.
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