Protocollo
Art. 11
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In vigore dal 13 lug 1990
Esperti
1) Gli esperti, durante l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito di EUTELSAT, e nel corso dei loro viaggi a destinazione ed in provenienza del luogo della loro missione, godono dei seguenti privilegi ed immunità:
a) l'immunità dalla giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti, comprese le parole e gli scritti, da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali; detta immunità non è tuttavia valida nel caso di un'azione civile intentata da un terzo per danni derivanti da un atuvoeicolo o altro mezzo di trasporto appartenente o giudato da un esperto, o nel caso di un'infranzione al codice stradale implicante detto veicolo o da esso commessa;
b) inviolabilità di tutte le carte e documenti ufficiali relativi alle attività ufficiali di EUTELSAT;
c) lo stesso trattamento, nei riguardi di restrizioni monetarie e di cambio, di quello solitamente accordato ai membri del personale delle organizzazioni intergovernative;
d) esenzione dalle misure restrittive relative all'immigrazione ed alle formalità di registrazione degli stranieri.
2) Le Parti al Protocollo non sono tenute ad accordare i privilegi e
le immunità di cui ai capoversi c) e d) del paragrafo 1 ai loro concittadini o alle persone residenti stabilmente nel loro territorio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1990-06-23;177#art-p-11