Art. 4 · Immunità dalla giurisdizione e dagli atti esecutivi
Protocollo

Art. 4

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Immunità dalla giurisdizione e dagli atti esecutivi

In vigore dal 13 lug 1990
Immunità dalla giurisdizione e dagli atti esecutivi 1) Nell'ambito delle sue attività ufficiali, EUMETSAT beneficierà della immunità dalla giurisdizione e dagli atti esecutivi, ad eccezione dei casi seguenti: a) in quanto, per decisione del Consiglio, essa abbia espressamente rinunciato a detta immunità in un caso particolare; il Consiglio è tenuto a rinunciare a detta immunità in tutti i casi in cui il beneficio di detta immunità intralcierebbe il corso della giustizia, ed in cui vi si possa rinunciare senza pregiudicare gli interessi di EUMETSAT; b) nel caso di un'azione civile intentata da una terza parte per danni, a seguito di un incidente causato da un veicolo o altri mezzi di trasporto appartenenti all'EUMETSAT o azionati per suo conto, o nel caso di una infrazione al traffico stradale implicante detti mezzi di trasporto: c) Nel caso dell'esecuzione di un lodo arbitrale, eseguito ai sensi degli o 23 del presente Protocollo o dell' della Convezione; d) in caso di pignoramento, a seguito di una decisione da parte delle Autorità amministrative o giudiziarie, dei salari e degli emolumenti, compresi i diritti pensionistici, dovuti da EUMETSAT ad un membro o ad un ex-membro del personale; e) Nel caso di una domanda riconvenzionale, direttamente connessa con le procedure giudiziarie intentate da EUMETSAT; f) nei confronti di ogni attività commerciale che può essere intrapresa da EUMETSAT. I beni di EUMETSAT, ovunque essi siano situati, saranno immuni da: a) ogni forma di sequestro, di confisca o di esproprio; b) ogni forma di sequestro e di coercizione amministrativa e giudiziaria temporanea, tranne che nei casi di cui al paragrafo precedente.
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