Art. 20 · Privilegi ed immunità per i cittadini di uno Stato e per le persone che vi risiedono stabilmente.
Protocollo

Art. 20

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Privilegi ed immunità per i cittadini di uno Stato e per le persone che vi risiedono stabilmente.

In vigore dal 13 lug 1990
Privilegi ed immunità per i cittadini di uno Stato e per le persone che vi risiedono stabilmente. Nessun Stato membro è tenuto a concedere i privilegi e le immunità di cui agli b), d), e) f) ed h), 11 e 13 c) e d) ai suoi cittadini, nè alle persone che vi risiedono stabilmente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;176#art-p-20