Protocollo
Art. 13
13 / 24Esperti
In vigore dal 13 lug 1990
Esperti
Gli esperti, diversi dai membri del personale quando esercitano funzioni per l'EUMETSAT o effettuano missioni per suo conto, fruiscono dei privilegi ed immunità seguenti:
a) immunità dalla giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione per gli atti comprese le parole e gli scritti, da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; tale immunità non è tuttavia valida in caso di infrazione al regolamento stradale, commessa da un esperto, o in caso di danno causato da un veicolo o altro mezzo di trasporto di sua proprietà, o da esso condotto;
b) inviolabilità per tutti i documenti e carte ufficiali;
c) esenzione da qualsiasi misura limitativa dell'immigrazione, e da ogni formalità di registrazione degli stranieri;
d) analogo trattamento per quanto riguarda le regolamentazioni monetarie o quelle concernenti le operazioni di cambio, di quello concesso ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1990-06-23;176#art-p-13