Art. 9 · RILASCIO DI PASSAPORTI E VISTI
Convenzione

Art. 9

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RILASCIO DI PASSAPORTI E VISTI

In vigore dal 13 lug 1990
RILASCIO DI PASSAPORTI E VISTI I funzionari consolari hanno il diritto di: rilasciare ai cittadini dello Stato di invio passaporti od altri documenti di viaggio e, inoltre, rinnovare, ritirare o annullare i suddetti documenti; concedere a coloro che si rechino o transitino per lo Stato di invio visti o altri documenti di viaggio ed, inoltre, estendere, ritirare o annullare i visti e i documenti suddetti.
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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;175#art-c-9