Art. 19 · LEGGE 12 giugno 1990, n. 146

Art. 19

LEGGE 12 giugno 1990, n. 146

In vigore dal 29 giu 1990
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le parti provvedono a stipulare i contratti collettivi e a sottoscrivere gli accordi di cui al comma 2 dell'articolo 2. 2. Fino a quando non vi abbiano provveduto, le parti stesse, in caso di astensione collettiva dal lavoro, devono comunque attenersi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2.
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