Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 14 set 2012
1. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere, ((...)) . In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività. 2. I barbieri e i parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
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