Art. 11

Art. 11

11 / 13
In vigore dal 20 gen 1990
1. Per novanta giorni dalla pubblicazione dei regolamenti comunali di cui all', le imprese che già esercitano l'attività prevista dall' sono autorizzate a continuare l'attività. 2. Nel caso in cui le imprese già esistenti non rispondano ai requisiti stabiliti dal regolamento comunale di cui all', il comune provvede, entro centoventi giorni dalla richiesta, a fissare un termine massimo non superiore a dodici mesi per gli adeguamenti necessari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1990-01-04;1#art-11