Art. 11
11 / 13In vigore dal 20 gen 1990
1. Per novanta giorni dalla pubblicazione dei regolamenti comunali di cui all', le imprese che già esercitano l'attività prevista dall' sono autorizzate a continuare l'attività.
2. Nel caso in cui le imprese già esistenti non rispondano ai requisiti stabiliti dal regolamento comunale di cui all', il comune provvede, entro centoventi giorni dalla richiesta, a fissare un termine massimo non superiore a dodici mesi per gli adeguamenti necessari.
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