Art. 1

Art. 1

1 / 3
In vigore dal 9 feb 1990
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica È autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato del Kuwait per la promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 17 dicembre 1987.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1989-12-30;447#art-1