Art. 9 · Locali e alloggio
ConvenzioneTitolo III

Art. 9

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Locali e alloggio

In vigore dal 9 feb 1990
Locali e alloggio 1. Lo Stato d'invio può, alle condizioni e sotto tutte le forme previste dalla legislazione dello Stato di residenza: a) acquistare in proprietà, in godimento, o in qualsiasi altra forma giuridica, terreni, edifici, parti di edifici e dipendenze necessari per la sistemazione o il mantenimento di un Ufficio consolare o per la residenza di membri di un Ufficio consolare; b) costruire, ai medesimi fini, edifici, parti di edifici o dipendenze sui terreni che ha acquistato, a norma della lettera a) del presente paragrafo; c) alineare i diritti o i beni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo. 2. Lo Stato di residenza deve sia facilitare l'acquisto da parte dello Stato d'invio nel suo territorio, nell'ambito delle sue leggi e regolamenti, dei locali necessari all'Ufficio consolare, sia assistere lo Stato d'invio a procurarsi tali locali in altro modo. Lo Stato di residenza deve anche, ove occorra, aiutare l'Ufficio consolare ad ottenere alloggi adeguati per i suoi membri. 3. Le disposizioni del presente articolo non esimono lo Stato d'invio dal rispetto dei regolamenti edilizi e urbanistici applicabili nella zona nella quale sono situati i beni immobili.
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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;446#art-c-9