Art. 7 · Esercizio a titolo temporaneo delle funzioni di Capo dell'Ufficio consolare
ConvenzioneTitolo II

Art. 7

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Esercizio a titolo temporaneo delle funzioni di Capo dell'Ufficio consolare

In vigore dal 9 feb 1990
Esercizio a titolo temporaneo delle funzioni di Capo dell'Ufficio consolare 1. Se il Capo dell'Ufficio consolare è impedito nell'esercizio delle sue funzioni o se il suo posto è vacante, lo Stato d'invio può designare una persona preposta a dirigere temporaneamente l'Ufficio consolare. Tale designazione è notificata al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza. Il reggente dell'Ufficio consolare così designato gode dei privilegi e delle immunità concessi al Capo dell'Ufficio consolare che sostituisce, o qualora questo sia piÙ favorevole, del trattamento che riceveva sino a quel momento nello Stato di residenza. 2. Rimane inteso tuttavia che lo Stato di residenza non è tenuto, secondo il paragrafo 1 del presente articolo, a concedere alla persona designata a dirigere temporaneamente l'Ufficio consolare, i diritti, privilegi o immunità, il cui esercizio o godimento siano subordinati a condizioni che non si verificano per il reggente. 3. Se un membro del personale diplomatico della missione diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza è designato a dirigere temporaneamente l'Ufficio consolare, in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, esso continua a beneficiare dei privilegi e delle immunità diplomatiche qualora lo Stato di residenza non vi si opponga.
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