Convenzione›Titolo VI
Art. 64
64 / 64Durata e denuncia
In vigore dal 9 feb 1990
Durata e denuncia
1. La presente Convenzione è stipulata per una durata illimitata.
2. Ognuna delle Parti contraenti potrà in qualsiasi momento denunciarla e tale denuncia avrà effetto il primo giorno del sesto mese successivo alla data della ricezione della sua notifica da parte dell'altro Stato.
In fede di che, i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il loro sigillo.
fatto a Roma il 17 ottobre 1985
in due esemplari originali ciascuno in lingua araba, italiana e francese facenti egualmente fede.
In caso di divergenza tra i testi italiano e arabo, prevale il testo francese.
per la Repubblica Italiana per la Repubblica Tunisina
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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