Art. 6 · Esercizio di funzioni consolari da parte di una missione diplomatica
ConvenzioneTitolo II

Art. 6

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Esercizio di funzioni consolari da parte di una missione diplomatica

In vigore dal 9 feb 1990
Esercizio di funzioni consolari da parte di una missione diplomatica 1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche, nella misura in cui sia consentito dal contesto, all'esercizio di funzioni consolari da parte di una missione diplomatica. 2. I nomi dei membri della missione diplomatica addetti alla sezione consolare o cui sono comunque affidate le funzioni consolari della missione, sono notificati al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza o all'autoritÀ designata da detto Ministero. 3. Nello esercizio delle funzioni consolari la missione diplomatica puÒ rivolgersi: a) alle autorità locali della circoscrizione consolare; b) alle autorità centrali dello Stato di residenza qualora lo consentano le leggi, regolamenti e usi in vigore in detto Stato di residenza o gli accordi internazionali in materia. 4. L'esercizio di funzioni consolari da parte dei membri di una missione diplomatica, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, non influisce sui privilegi e sulle immunità di cui godono in qualità di membri del personale diplomatico di tale missione.
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