Art. 52 · Esenzione dalla registrazione o dal permesso di soggiorno
ConvenzioneTitolo V

Art. 52

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Esenzione dalla registrazione o dal permesso di soggiorno

In vigore dal 9 feb 1990
Esenzione dalla registrazione o dal permesso di soggiorno I funzionari consolari onorari, ad eccezione di quelli che esercitano nello Stato di residenza un'attività professionale o commerciale per loro profitto personale, sono esenti da ogni obbligazione prevista dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di registrazione degli stranieri o di permesso di soggiorno.
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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;446#art-c-52