Art. 50 · Procedura penale
ConvenzioneTitolo V

Art. 50

50 / 64

Procedura penale

In vigore dal 9 feb 1990
Procedura penale Qualora sia iniziato un procedimento penale contro un funzionario consolare onorario, questi È tenuto a presentarsi davanti alle autoritÀ competenti. Tuttavia, il procedimento deve essere condotto con i riguardi dovuti al funzionario consolare onorario a motivo della sua posizione ufficiale e, a meno che l'interessato non sia in stato di arresto e di detenzione, in maniera da ostacolare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Qualora fosse divenuto necessario porre un funzionario consolare onorario in stato di detenzione preventiva, il procedimento diretto contro di lui dovrà essere aperto nel termine piÙ breve possibile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1989-12-30;446#art-c-50